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Gli istruttori marittimi festeggiano: la docenza può sostituire l’attività a bordo

L’associazione Istruttori associati marittimi rende nota la novità introdotta dal Mit dopo una sentenza del Consiglio di Stato

di Redazione SHIPPING ITALY
7 Febbraio 2024
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“L’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree fragili e isole minori ha portato a casa un risultato importante, nell’interesse degli istruttori (professionisti) del mare, dopo un intenso lavoro condotto sinergicamente con l’associazione Iam (Istruttori associati marittimi)”.

Lo ha annunciato una nota del deputato del Movimento 5 Stelle e presidente dell’intergruppo Alessandro Caramiello: “In sostanza, i docenti (gli istruttori) per esercitare devono possedere determinati requisiti, tra cui il certificato di competenza. Tuttavia, da anni, questi ultimi riscontrano una sostanziale difficoltà nel rinnovare questa documentazione in ragione della difficoltà di conciliare il lavoro svolto a bordo delle navi con l’attività di docenza. Sul tema ho presentato più di un’interrogazione, sollecitando il Ministero a evitare che gli istruttori interrompano l’attività di docenza per tornare a bordo, evenienza che ha sempre messo in difficoltà i centri di formazione, costretti a dover trovare nuovi soggetti da (istruire e da) abilitare. Pertanto, dopo aver sollecitato ripetutamente il Ministero, finalmente negli ultimi giorni il Mit ha inviato a tutte le Capitanerie di Porto e al Comando Generale una mail (lettera di chiarimento) in cui, citando una sentenza del Consiglio di Stato, evidenzia che le attività che non si svolgono in mare – come l’attività didattica o di formazione in oggetto – possono valere quale occupazione alternativa al servizio di navigazione idonea al fine del rinnovo”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto frutto dell’intenso lavoro di tutto il team” ha dichiarato il presidente di Iam, il comandante Gennaro Arma. “Abbiamo raggiunto un ulteriore punto per la figura dell’Istruttore Marittimo, con la circolare emanata dalla Dott.ssa Scarchilli, Registro Ufficiale 0002676-29.01.24), in applicazione dell’articolo 7 del DM n. 51 del 2016. Attività equivalenti ai fini del rinnovo del certificato di competenza”.

Arma ha poi sottolineato che “con sentenza n. 1304 del 2023, il Consiglio di Stato ha stabilito che “ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.m. n.51 del 2016 anche attività che non si svolgono in mare possono valere quale occupazione alternativa equivalente al servizio di navigazione idonea al fine del rinnovo del certificato di competenza; in particolare può esserlo l’attività didattica o di formazione qualora si svolga con modalità tali da garantire la conservazione delle competenze teorico-pratiche sulla base delle quali il certificato era stato rilasciato. Ciò significa che non è giustificata una risposta preclusiva al rinnovo del certificato di competenza sulla base del fatto che non è stato svolto servizio di navigazione, ma che va valutato caso per caso se l’attività svolta, alternativa alla navigazione (nel caso specifico della sentenza quella di istruttore presso l’Imat), sia da considerarsi equivalente alla navigazione in quanto consente comunque la conservazione delle competenze teorico-pratiche sulla base delle quali il certificato era stato rilasciato. Il Consiglio di Stato, sempre nella citata sentenza ha, quindi, ritenuto che l’attività didattica e di formazione del personale marittimo, per le modalità con le quali si svolge, ben può garantire la conservazione delle competenze teorico-pratiche indicate nel certificato da rinnovare e che quel che conta è che l’Amministrazione approfondisca la tipologia di corsi che l’istruttore svolge e le modalità delle lezioni tenute”.

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