Stop (temporaneo?) al rigassificatore nel porto di Taranto
Il Mase sospende la procedura di Via e oscura la documentazione. Decisivo il niet dell’Adsp
A poche settimane dalla pubblicazione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha rimosso dal proprio portale la documentazione depositata da Taranto Gnl Srl e posto la procedura di Valutazione di impatto ambientale avviata per il progetto di realizzazione di un rigassificatore nello scalo ionico in un non meglio precisato stato di “sospensione”.
Secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa tarantina, confermate a SHIPPING ITALY dall’ente stesso, la decisione scaturirebbe da una comunicazione della locale Autorità di sistema portuale che avrebbe eccepito come l’area destinata ad ospitare l’impianto, presso il Molo Polisettoriale, sia attualmente (e per i prossimi 49 anni) occupata dalla concessione in capo a San Cataldo Container Terminal.
Vero che le concessioni sono revocabili di fronte a particolari interessi strategici. Fu il caso a suo tempo proprio del rigassificatore di Piombino, che comportò lo sfratto di una concessionaria come Piombino Industrie Marittime. Ma nel caso di Taranto Gnl l’Adsp, che pure in tema di rigassificatori al (principale) servizio dell’ex Ilva, era stata recentemente coinvolta dal Governo nell’ambito delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici, ha fatto presente la carenza di qualunque interlocuzione preliminare con chicchessia. Senza dimenticare che è stata l’Adsp pugliese a individuare la stessa area per lo sviluppo di un polo per l’eolico offshore e a ottenere il relativo placet proprio dal Mase, configurando un ridimensionamento della concessione di Scct che l’ente ha effettivamente e ufficialmente cominciato a studiare.
Secondo alcune delle testate locali che hanno riportato la notizia, oltre al tema concessorio ci sarebbe poi quello degli assetti proprietari della società proponente, con richiesta da parte del Mase di un’autodichiarazione dettagliata sulla compagine sociale, sull’eventuale controllante e sulla consistenza del capitale. Alla società proponente sarebbero stati concessi 30 giorni per trasmettere le controdeduzioni e le integrazioni richieste.
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