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Annullato dal Tar Liguria e da rifare il concorso per due piloti nel porto di Genova

Il bando di concorso per due posti di aspirante pilota nel Corpo dei Piloti del Porto di Genova è da rifare. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria con una sentenza pubblicata oggi nella quale viene accolto il ricorso presentato da un aspirante pilota. In particolare è stato accolto uno dei motivi del […]

di Nicola Capuzzo
28 Dicembre 2020
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Il bando di concorso per due posti di aspirante pilota nel Corpo dei Piloti del Porto di Genova è da rifare. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria con una sentenza pubblicata oggi nella quale viene accolto il ricorso presentato da un aspirante pilota.

In particolare è stato accolto uno dei motivi del ricorso: quello che segnalava la “Violazione del principio di anonimato sancito dall’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994. Violazione del principio di segretezza delle prove concorsuali. Violazione del principio di uguaglianza, di trasparenza, di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.”. Secondo il ricorrente, infatti, “la prova di preselezione sarebbe stata disciplinata ed espletata in violazione dei principi di anonimato e segretezza, giacché i candidati hanno dovuto apporre le proprie generalità sui fogli-risposta. Inoltre, alcuni quesiti sarebbero risultati estranei alle materie oggetto d’esame. Infine, le domande non sono state estratte a sorte, bensì selezionate direttamente dalla Commissione”.

Nella sentenza si legge che la procedura in questione “ricade sotto l’egida del d.p.r. n. 487/1994, il quale reca norme generali in ordine ai concorsi pubblici (e la cui applicabilità nel caso di specie è stata oltretutto sostenuta sia dal Ministero dei Trasporti, sia dallo stesso Corpo Piloti, per giustificare l’introduzione della prova preselettiva). Pertanto, le prove delle pubbliche selezioni devono svolgersi con modalità idonee a garantire il rispetto dei principi sanciti dal d.p.r. n. 487 cit. e, segnatamente, dell’imparzialità e della trasparenza dell’operato della Commissione esaminatrice, che costituiscono diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché del conseguente criterio applicativo dell’anonimato dei compiti dei concorrenti”. La regola dell’anonimato è stata espressamente estesa dalla giurisprudenza più recente anche alle prove preselettive.

Nel caso in esame la prova preliminare “è stata disciplinata e si è svolta senza garantire l’anonimato dei candidati, giacché il questionario è stato somministrato tramite fogli cartacei sui quali i partecipanti hanno dovuto apporre le proprie generalità. […] I questionari sono stati successivamente corretti direttamente dai commissari, i quali, quindi, conoscevano i nominativi degli autori dei compiti ed avrebbero teoricamente potuto alterarli (selezionando eventuali risposte lasciate in bianco)”.

Secondo i giudici “priva di pregio si rivela l’obiezione del Corpo Piloti secondo cui l’adozione di tali cautele risulterebbe eccessivamente onerosa e, di fatto, finanziariamente insostenibile per l’ente, che non avrebbe le risorse economiche per espletare procedure né totalmente informatizzate (tramite computer da mettere a disposizione dei candidati), né con test cartacei da correggere attraverso lettori ottici. Infatti, gli accorgimenti per garantire il rispetto della fondamentale regola dell’anonimato sono vari e non richiedono necessariamente l’acquisto diretto di strumentazione tecnica o il (pur meno dispendioso) affidamento della gestione della prova preliminare ad aziende specializzate”.

Per quanto concerne poi la mancata estrazione a sorte dei quiz sottoposti ai candidati, che sono stati scelti direttamente dalla Commissione, le difese del Ministero e del Corpo Piloti contestano l’applicazione analogica di tale regola, stabilita per le prove scritte dall’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994. “In proposito, si osserva che effettivamente il d.p.r. n. 487 prescrive il sorteggio delle tracce degli scritti e delle domande delle prove orali, mentre nulla indica in relazione ai test preselettivi. Di conseguenza, alla luce della normativa vigente, l’estrazione dei quesiti non risulta doverosa per le prove di preselezione e, quindi, la censura va respinta in parte qua”. Il tar però aggiunge: “Il Collegio non può tuttavia esimersi dall’osservare che, sebbene non obbligatoria, appare senz’altro auspicabile la predisposizione di due o tre batterie di domande, da inserire in pieghi suggellati e da fare sorteggiare a un candidato prima dell’inizio della prova (tanto più che il concorso in esame non prevede scritti, ma solo orali). Invero, a fronte di un minimo aggravio procedimentale, tale modus procedendi assicura una piena attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost.”.

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