Fallisce anche l’ultimo attacco di Porto Livorno 2000 a Sintermar Darsena Toscana
Respinto il ricorso volto ad ottenere un risarcimento per le autorizzazioni alla joint venture fra Grimaldi e Neri a operare anche sui ro-pax

La coda del pluriennale contenzioso fra Porto Livorno 2000 e Autorità di sistema portuale labronica (peraltro suo azionista di minoranza) avente ad oggetto le autorizzazioni a Sdt – Sintermar Darsena Toscana a gestire traffico ro-pax è stata di nuovo sfavorevole alla società guidata da Moby e partecipata da Msc.
La parziale tregua sottoscritta nel marzo 2025 non aveva portato quest’ultima a rinunciare ai ricorsi contro le autorizzazioni temporanee che l’ente aveva rilasciato alla rivale (partnership fra la Tdt del gruppo Grimaldi e la Sintermar del gruppo Neri) per operare fra l’agosto 2024 e tutto il 2025, anche se, emerge ora dalla sentenza del Tar in proposito, che PL2000 non ha invece impugnato la proroga di fine 2025 con cui Adsp ha assegnato ancora temporaneamente a Sdt l’accosto in radice della Darsena Toscana (prolungando le relative autorizzazioni) fino al termine del relativo procedimento concessorio.
Da qui l’improcedibilità dei ricorsi decisa dal Tar, dato che quelle autorizzazioni sono arrivate a scadenza ed è quindi decaduto l’interesse di PL2000 a chiederne l’annullamento, anche se i giudici hanno deciso di pronunciarsi pure nel merito, stante l’interesse della società ricorrente in chiave di risarcimento.
Anche questo verdetto, come accennato, è stato però negativo per PL2000.
I giudici hanno infatti sancito come “le ragioni di inammissibilità sopra richiamate (per cui PL2000 aveva già perso i ricorsi contro le passate autorizzazioni a Sdt, ndr) continuano a sussistere ancora oggi, anche se con alcune modificazioni legate agli atti successivamente intervenuti ed a determinare l’inammissibilità delle contestazioni mosse da parte ricorrente con il ricorso ed i motivi aggiunti”.
In particolare, il fatto che nel frattempo il servizio di sbarco passeggeri sia stato inquadrato da Adsp come servizio di interesse generale (senza che PL 2000 abbia mosso rilievi in proposito) non ha determinato l’esclusività alla movimentazione dei passeggeri in capo a Porto Livorno 2000. A cui, per contro, i giudici toscani, come già i colleghi del Consiglio di Stato, contestano l’ammissibilità al ricorso anche per la mancata autorizzazione (ex articolo 16) ad operare traffico ro-pax pur per essi “essendo imprescindibile che l’operatore sia in possesso anche della specifica autorizzazione prescritta dall’art. 16”.
Quello di PL2000, quindi, sarebbe “l’evidente tentativo della ricorrente di costituirsi una legittimazione e un interesse alla proposizione del ricorso in un contesto e con riferimento ad un’attività che le sono sostanzialmente estranei, soprattutto per quanto già rilevato in ordine alla mancanza dei necessari titoli autorizzatori”. Da cui l’inammissibilità anche nel merito (oltre a un punto interrogativo sulla legittimità ad operare traffico ro-pax, su cui evidentemente Adsp non ha insistito, oggi come nei processi di 3-4 anni fa, essendo l’ente vigilante sulle attività di PL2000 che opera notoriamente in ambito ro-pax, pur senza un’autorizzazione ex articolo 16).
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