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Il Tar conferma l’illegittimità del cartello degli armatori nel Golfo di Napoli

Rigettati i ricorsi delle compagnie armatoriali consorziatesi per il trasporto di infiammabili e rifiuti contro il provvedimento Antitrust di un anno fa 2022

di Redazione SHIPPING ITALY
5 Gennaio 2023
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Aries Tide

Il cartello esisteva ed era stato creato ad hoc a fini anticoncorrenziali.

Con una lunga sentenza il Tar del Lazio ha riunito e rigettato i ricorsi delle società armatoriali (Mediterranea Marittima Spa, Medmar Navi Spa, Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro Srl, Traspemar Srl, GML Servizi Marittimi Srl e il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti) contro il provvedimento con cui nel gennaio scorso l’Antitrust le aveva sanzionate per aver dato vita, sintetizzano i giudici, a “un’intesa vietata, atteso che le imprese decidevano di non operare più in concorrenza tra loro, ripartendosi il mercato, accordandosi sulle tariffe da praticare e suddividendo i ricavi sulla base delle quote storiche degli armatori”.

Promosso appieno l’operato dell’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, che “avviava tempestivamente l’istruttoria”, che “si concludeva legittimamente in un tempo ragionevole”. Il Tar ha poi “rilevato la corretta delimitazione del mercato rilevante”. E corretta – conclude il Tar ad esito di una puntuale disamina dell’operato dell’Anitrust – è stata soprattutto la qualificazione dell’intesa come “restrittiva per oggetto”. Cioè pensata ad hoc per “impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, secondo un grado di dannosità tale da poter esser reputato superfluo individuarne gli effetti anticoncorrenziali”, che “l’Autorità ha comunque dimostrato”

In particolare, “contrariamente alle allegazioni dei ricorrenti, il Cotrasir non veniva solo utilizzato per conseguire economie di scala (es. riducendo il numero di navi di back-up) ovvero un più efficiente servizio di bigliettazione e gestione amministrativa, bensì anche per ripartire costi e ricavi secondo le quote storiche anteriori al 2017, mediante un complesso sistema di compensazioni. (…) Quindi, il Cotrasir risultava anche lo strumento per garantire ad ogni società il rispetto dell’impegno anticoncorrenziale, assicurando la trasparenza tra le consorziate circa i volumi dei fatturati e delle miglia percorse. Questo ulteriore modo di concertazione vanificava di fatto qualsiasi pulsione concorrenziale tra le imprese”. Infine “l’Agcm dimostrava in maniera incontrovertibile l’esistenza di margini di guadagno” e “ha correttamente commisurato la sanzione alla gravità dell’infrazione (…) nonché al fatturato delle imprese interessate”.

Le quali, secondo il Tar, dovrebbero pure considerarsi fortunate, dato che “l’Agcm, comprendendo il momento storico, ha deciso di ridurne l’importo del 30%, di guisa da evitare pericolose difficoltà finanziarie. Si aggiunga che il periodo di riferimento è stato l’esercizio 2020, che, per le note vicende pandemiche, ha visto ridursi il fatturato delle imprese sanzionate: ciò ha determinato un contenimento dell’entità dell’importo delle sanzioni irrogate”.

A.M.

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