Revocata la gara per servizi generali e stazione marittima nel porto Catania
Impossibile secondo l’Adsp applicare ex post alla procedura, aggiudicata alla cordata guidata da Osp Palermo, i correttivi richiesti da Anac

Dopo alcuni mesi di valutazione, l’Autorità di sistema portuale del mar di Sicilia orientale s’è risolta a revocare la gara per il maxi appalto per lo svolgimento per 25 anni di servizi di interesse generale nei porti sotto giurisdizione dell’ente e per la realizzazione in project financing della nuova stazione marittima di Catania.
Il bando nasceva come iniziativa di project financing avanzata da una cordata composta da Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l., La Portuale II Soc. Coop. A.r.l., Patania S.r.l., Green Service Soc. Coop. Sociale, Ecolsicilia S.r.l., che nel febbraio 2024, unico soggetto partecipante, s’era aggiudicata la competizione. L’Autorità anticorruzione aveva però avviato nel frattempo un’istruttoria conclusasi con diversi rilievi sulla procedura.
Secondo l’Adsp, si legge nel decreto di revoca, “le osservazioni evidenziate da Anac, vengono valutate dalla medesima rilevanti, nella misura in cui, in re ipsa, evidenziano profili della competizione idonei ad incidere sulla platea degli eventuali partecipanti, essendo questi ultimi potenzialmente in grado di suscitare una più ampia partecipazione, con conseguente incidenza sul rispetto del principio di concorrenza e favor partecipationis”.
Dall’analisi effettuata dall’ente “non appare comunque possibile superare le osservazioni rilevate da Anac, nel contesto di una gara telematica in parola”, perché “la dinamica di svolgimento della gara telematica (…) rende di fatto impossibile modificare il bando e la lex specialis così come la conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte, come prescritto dall’Anac”.
In particolare “si è di fatto determinata l’impossibilità procedurale di modificare gli atti per renderli conformi alle prescrizioni medesime, atteso che l’architettura telematica con la quale è strutturata la piattaforma di approvvigionamento digitale non consente, come già detto, interventi postumi di modifica e/o di integrazione degli atti di gara e dei termini della procedura una volta svolte, all’interno della medesima, tutti i passaggi procedurali previsti dal Codice degli Appalti”.
Da qui l’inevitabile decisione della revoca.
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