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Ecco l’elenco delle attività accessorie inserite nei benefici del Registro Internazionale Italiano

Per le navi iscritte i redditi da esse derivanti saranno tassati solo per il 20% purchè non superiori al 50% dei ricavi da trasporto marittimo

di Redazione SHIPPING ITALY
29 Novembre 2023
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È stato firmato dai Ministri dell’Economia e delle Infrastrutture e dei Trasporti (ma ancora non pubblicato: lo trovate qui) il primo decreto che attua la riforma alla normativa sul Registro Internazionale introdotta oltre un anno fa in ottemperanza alla proroga dell’autorizzazione del regime da parte della Commissione Europea, esteso con quell’intervento alle bandiere comunitarie.

Il provvedimento individua “le attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo nonché le modalità di acquisizione da parte dell’impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, al cui reddito applicare le disposizioni” del Registro. Cioè la partecipazione al reddito tassato solo del 20% di tali entrate, “limitatamente alla quota che non supera il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave”.

Malgrado un analogo elenco esista già nell’ordinamento italiano – quello, in particolare, associato alla tonnage tax, altro regime fiscale agevolato accessibile alle compagnie armatoriali – la redazione del provvedimento ha richiesto più di un anno di negoziazioni fra le due associazioni armatoriali Confitarma e Assarmatori e il Governo su cosa inserirvi.

Alla fine la lista ricalca quella della tonnage, fatta eccezione per il gioco d’azzardo, da quest’ultima escluso, mentre i proventi da esso derivanti potranno per l’80% essere sottratti dal reddito tassabile delle navi iscritte al Registro. Questo l’elenco completo: “a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d’azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l’intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l’esercizio di attività ammissibili; c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri; d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto; e) l’imbarco e sbarco passeggeri; f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all’interno dell’area portuale; g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare; h) la fornitura e messa a disposizione di container; i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo”.

Ricavi e costi delle attività accessorie dovranno essere annotati in una contabilità distinta da quella dei ricavi da attività di trasporto, mentre l’ultimo articolo del decreto stabilisce che “i servizi a terra, come le escursioni locali o il trasporto parziale su strada inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, devono essere acquistati da società non collegate ovvero a prezzo di mercato da entità del medesimo gruppo, che sono soggette alla normale imposizione sul reddito”.

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